Diritti morali e Diritti di utilizzazione economica

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La legge tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo”. Per opere dell’ingegno si intendono prodotti elaborati, che si presentino in una ben individuata forma. Ciò significa che è protetta l’opera finita e non semplicemente l’idea di realizzarla, ma significa anche che la protezione riguarda la forma che l’opera assume (un saggio, articolato in un certo modo, scritto in una certa lingua, secondo una ben precisa scelta e successione di frasi e di parole), non il contenuto, ossia le idee o le informazioni esposte.

Rientrano nella protezione della legge le opere letterarie in senso lato, musicali, teatrali, artistico-figurative, architettoniche, cinematografiche, fotografiche, nonché i programmi per elaboratore, le banche di dati e le opere di design

Non sono invece tutelate le opere cosiddette di pubblico dominio, quelle cioè sulle quali la protezione accordata dalla legge sia scaduta o non sia esercitatile, vale a dire di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni.

Diritti morali

I diritti morali si articolano in: diritto alla paternità dell’opera e diritto all’integrità dell’opera. I diritti morali sono: irrinunciabili (l’autore non può rinunciare ad esercitarli), inalienabili (l’autore non può cederli ad altri) ed imprescrittibili (non decadono mai)

Diritti di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica comprendono anzitutto il diritto di pubblicare l’opera o di lasciarla inedita e secondariamente il diritto di sfruttarla sul piano commerciale, ossia di:

  • riprodurla con qualsiasi procedimento;
  • eseguirla o rappresentarla in pubblico;
  • comunicarla al pubblico, anche attraverso mezzi di diffusione quali telegrafo, telefono, radio, -televisione, ecc;
  • distribuirla, ossia metterla in commercio;
  • noleggiarla e prestarla.


La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica raramente vengono esercitati in proprio dall’autore, di solito vengono ceduti ad una terza persona, l’editore, che si fa carico dell’onere della pubblicazione e della diffusione dell’opera. I contratti tipici previsti e regolati dalla l.d.a. sono tre: il contratti di edizione per le stampe, il contratto di rappresentazione e il contratto di esecuzione.

Quali diritti trasmettere?

Qualunque sia il tipo di contratto prescelto, l’autore può decidere di trasferire all’editore la totalità dei suoi diritti di utilizzazione, oppure soltanto una parte di essi: i diritti non ceduti potranno essere esercitati in proprio dall’autore o conferiti ad uno o più altri editori. A questo riguardo, però, è importante ricordare che, qualora il contratto non contenga indicazioni esplicite, si intendono trasferiti i diritti esclusivi pertanto l’autore che voglia pubblicare il proprio contributo anche all’interno di un repository istituzionale, deve concordare con l’editore la conservazione di tale diritto.

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